Gli Organi

L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal Consigliere eletto col maggior numero di voti.

L’Assemblea ha il compito di:

deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull’attività dell’Arciconfraternita, svolta nell’anno precedente e dalla relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull’andamento economico-finanziario;

eleggere i componenti del Consiglio e il collegio dei Sindaci Revisori.

II Consiglio è composto da un numero di venti consorelle o confratelli oltre il Correttore, il quale partecipa alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto. È eletto dall’Assemblea e delibera sulle linee generali di gestione nell’ambito del quale il Magistrato ha ampia discrezionalità tecnico-esecutiva. Il Magistrato ne risponde nei confronti del Consiglio e l’intero Consiglio nei confronti dell’Assemblea.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

  • esamina le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentato dal Governatore di concerto col Magistrato adottando, se necessario, le relative deliberazioni;
  • nomina, nella riunione che precede ogni triennio, la commissione elettorale, la commissione verifica poteri e, se necessario, modifica il numero dei componenti il Consiglio;
  • determina, ogni anno, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, che il Governatore ed il Magistrato presenteranno all’approvazione del Consiglio entro ogni 31 gennaio.
  • Il Consiglio ha poi diritto di ratifica su ogni variazione di bilancio che comporti modifiche allo stato patrimoniale dell’Arciconfraternita o che determini aumento dei singoli capitoli in entrata od uscita e per la emanazione di passività ipotecarie;
  • provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico-artistico né carte, né documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell’Arciconfraternita;
  • provvede al suo interno alla nomina del Governatore, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni o nella riunione in cui il Governatore si presenti dimissionario, o sia dichiarato decaduto ai sensi dell’Art. 21, o per decesso;
  • prende atto delle scelte fatte dal Governatore nella formazione del Magistrato durante la seconda seduta dopo le elezioni;
  • redige il regolamento generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni e qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  • delibera, su proposta del Magistrato, le norme generali relative allo stato giuridico, alla assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
  • delibera sulla accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
  • propone all’Assemblea, le eventuali modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
  • istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Arciconfraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
  • autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell’Arciconfraternita;
  • propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
  • collabora all’attività del Magistrato e del Governatore fornendo, su richiesta dì quest’ultimo, Confratelli facenti parte del Consiglio per svolgere attività collaterali al Magistrato;
  • vigila sulla osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, ed interpreta, in caso di divergenze, il giusto senso delle medesime;
  • decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro provvedimenti disciplinari erogati dal Magistrato verso di loro;
  • sostituisce l’opera del Magistrato qualora sia dimissionario o sia impedito eccezio­nalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data,di sostituzione.

II Governatore è eletto dal Consiglio, è il capo dell’Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta l’Arciconfraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Miseri­cordie d’Italia e nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

  • nomina subito dopo la sua elezione, i membri del Magistrato e il Segretario, il Consiglio ne prenderà atto nella seduta subito successiva alla elezione del Governatore;
  • vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell’Arciconfraternita e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  • indice le riunioni di Magistrato e di Consiglio e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
  • attua le deliberazioni prese nelle sedute di Consiglio;
  • firma la corrispondenza ed, in riunione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;
  • vigila sulla disciplina ed il rispetto degli ordinamenti da parte sia dei dipendenti che dei Confratelli iscritti o di chi altro faccia parte dell’Istituzione e ne propone al Magistrato le eventuali sanzioni disciplinari;
  • cura congiuntamente con il Segretario e il Provveditore la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili;
  • provvede, in accordo con il Magistrato, a chiedere la collaborazione di membri del Consiglio per eventuali particolari attività;
  • prende ogni provvedimento di urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
  • tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa.

II Magistrato è organo esecutivo nel governo della Misericordia.
Il Magistrato è composto da cinque membri, compreso il Governatore, e saranno nominati da quest’ultimo tra i componenti del Consiglio subito dopo la sua elezione.
Il Governatore provvederà a presentare al Consiglio i membri del Magistrato da lui scelti per la presa d’atto da parte del Consiglio medesimo. Questo avverrà nella seduta di Consiglio immediatamente successiva a quella in cui è avvenuta la sua elezione.
Il Governatore assegnerà ai vari membri del Magistrato gli incarichi ai quali gli stessi saranno preposti.

Si riunisce dietro indicazione del Governatore ed ha i seguenti compiti:

  • provvede all’amministrazione della Misericordia salvo quanto di pertinenza del Consiglio;
  • provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti, delle mansioni e della disciplina del personale dipendente;
  • delibera sull’ammissione dei nuovi Confratelli;
  • delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli;
  • assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  • predispone annualmente il Bilancio preventivo e consuntivo della Istituzione. Ambedue verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio ed il consuntivo anche a quella dell’As­semblea;
  • prende, in via di urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio;
  • determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell’Arciconfraternita a seconda della categoria di
  • appartenenza, come pure provvederà ad aggiornare compensi e tariffe per tutti i servizi forniti all’Istituzione con particolare riguardo per i Confratelli iscritti e lo propone al Consiglio per l’approvazione;
  • provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo la disponibilità e possibilità dell’Arciconfraternita;
  • compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell’Arciconfraternita.

II Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi dei quali almeno uno iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non potranno far parte del Magistrato nè del Consiglio.

L’Assistente Ecclesiastico o “Correttore” è il Parroco della Parroc­chia dei Santi Jacopo e Filippo di Pontedera.
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno dell’Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Partecipa alle riunioni di Magistrato, di Consiglio e di Assemblea senza voto deliberativo ed eventualmente alle riunioni indette dal Collegio Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose anche a mezzo del Cappellano dell’Istituzione.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Consiglio, le distinzioni al merito della carità e del servizio dei Confratelli.